lunedì 10 novembre 2008

Solidarietà a Tommaso Fonte


Dopo 27 anni di attività sindacale la CGIL di Ragusa ha interrotto qualsiasi rapporto di collaborazione con Tommaso Fonte, segretario generale uscente, ritenendo di non volersi più avvalere del medesimo dopo il previsto periodo di sospensione dagli incarichi esecutivi in relazione alla sua candidatura per le elezioni regionali siciliane dell’aprile 2008.

Fonte è un dirigente della CGIL che nel corso degli ultimi anni si è battuto ed esposto in prima persona nelle vertenze territoriali più rischiose e delicate come la lotta per l’acqua pubblica, la lotta contro lo sfruttamento del lavoro, per la trasparenza degli appalti nella sanità e nella pubblica amministrazione.

Esprimiamo profondo stupore, amarezza e grande preoccupazione per tale decisione della CGIL, che allarma chi nella società civile e democratica ha avuto in Tommaso Fonte un punto di riferimento sulle questioni della legalità, dello sviluppo e dei diritti fondamentali.

A seguito di tale suo impegno Fonte ha subito minacce di ogni tipo, anche di morte, di cui non si conoscono ancora gli autori.

Crea inquietudine e sconcerto il fatto che dopo la denuncia di un episodio di intimidazione, il dirigente sindacale sia stato paradossalmente processato per simulazione di reato, e infine pienamente assolto. Non risulta peraltro che dopo tale sentenza, emessa dal giudice dott. Andrea Reale il 21 gennaio 2008, siano state fatte indagini per far luce sui fatti denunciati.

Esprimiamo pertanto a Tommaso Fonte la nostra piena e totale solidarietà, sicuri che il suo impegno e la sua passione civile continueranno ad essere patrimonio importante per il territorio ibleo e la Sicilia tutta.

martedì 4 novembre 2008

METODO COSSIGA -Quel camion pieno di spranghe-



di Curzio Maltese

Aveva l´aria di una mattina tranquilla nel centro di Roma. Nulla a che vedere con gli anni Settanta. Negozi aperti, comitive di turisti, il mercatino di Campo de´ Fiori colmo di gente. Certo, c´era la manifestazione degli studenti a bloccare il traffico.

«Ma ormai siamo abituati, va avanti da due settimane» sospira un vigile. Alle 11 si sentono le urla, in pochi minuti un´onda di ragazzini in fuga da Piazza Navona invade le bancarelle di Campo de´ Fiori. Sono piccoli, quattordici anni al massimo, spaventati, paonazzi. Davanti al Senato è partita la prima carica degli studenti di destra. Sono arrivati con un camion carico di spranghe e bastoni, misteriosamente ignorato dai cordoni di polizia. Si sono messi alla testa del corteo, menando cinghiate e bastonate intorno. Circondano un ragazzino di tredici o quattordici anni e lo riempiono di mazzate. La polizia, a due passi, non si muove.

Sono una sessantina, hanno caschi e passamontagna, lunghi e grossi bastoni, spesso manici di picconi, ricoperti di adesivo nero e avvolti nei tricolori. Urlano «Duce, duce». «La scuola è bonificata». Dicono di essere studenti del Blocco Studentesco, un piccolo movimento di destra. Hanno fra i venti e i trent´anni, ma quello che ha l´aria di essere il capo è uno sulla quarantina, con un berretto da baseball. Sono ben organizzati, da gruppo paramilitare, attaccano a ondate. Un´altra carica colpisce un gruppo di liceali del Virgilio, del liceo artistico De Chirico e dell´università di Roma Tre. Un ragazzino di un istituto tecnico, Alessandro, viene colpito alla testa, cade e gli tirano calci. «Basta, basta, andiamo dalla polizia!» dicono le professoresse.

Seguo il drappello che si dirige davanti al Senato e incontra il funzionario capo. «Non potete stare fermi mentre picchiano i miei studenti!» protesta una signora coi capelli bianchi. Una studentessa alza la voce: «E ditelo che li proteggete, che volete gli scontri!». Il funzionario urla: «Impara l´educazione, bambina!». La professoressa incalza: «Fate il vostro mestiere, fermate i violenti». Risposta del funzionario: «Ma quelli che fanno violenza sono quelli di sinistra». C´è un´insurrezione del drappello: «Di sinistra? Con le svastiche?». La professoressa coi capelli bianchi esibisce un grande crocifisso che porta al collo: «Io sono cattolica. Insegno da 32 anni e non ho mai visto un´azione di violenza da parte dei miei studenti. C´è gente con le spranghe che picchia ragazzi indifesi. Che c´entra se sono di destra o di sinistra? È un reato e voi dovete intervenire».

Il funzionario nel frattempo ha adocchiato una telecamera e il taccuino: «Io non ho mai detto: quelli sono di sinistra». Monica, studentessa di Roma Tre: «Ma l´hanno appena sentito tutti! Chi crede d´essere, Berlusconi?». «Lo vede come rispondono?» mi dice Laura, di Economia. «Vogliono fare passare l´equazione studenti uguali facinorosi di sinistra». La professoressa si chiama Rosa Raciti, insegna al liceo artistico De Chirico, è angosciata: «Mi sento responsabile. Non volevo venire, poi gli studenti mi hanno chiesto di accompagnarli. Massì, ho detto scherzando, che voi non sapete nemmeno dov´è il Senato. Mi sembravano una buona cosa, finalmente parlano di problemi seri. Molti non erano mai stati in una manifestazione, mi sembrava un battesimo civile. Altro che civile! Era stato un corteo allegro, pacifico, finché non sono arrivati quelli con i caschi e i bastoni. Sotto gli occhi della polizia. Una cosa da far vomitare. Dovete scriverlo. Anche se, dico la verità, se non l´avessi visto, ma soltanto letto sul giornale, non ci avrei mai creduto».

Alle undici e tre quarti partono altre urla davanti al Senato. Sta uscendo Francesco Cossiga. «È contento, eh?» gli urla in faccia un anziano professore. Lunedì scorso, il presidente emerito aveva dato la linea, in un intervista al Quotidiano Nazionale: «Maroni dovrebbe fare quel che feci io quand´ero ministro dell´Interno (...) Infiltrare il movimento con agenti pronti a tutto, e lasciare che per una decina di giorni i manifestanti devastino le città. Dopo di che, forti del consenso popolare, il suono delle sirene delle ambulanze dovrà sovrastare quello delle auto della polizia. Le forze dell´ordine dovrebbero massacrare i manifestanti senza pietà e mandarli tutti all´ospedale. Picchiare a sangue, tutti, anche i docenti che li fomentano. Magari non gli anziani, ma le maestre ragazzine sì».

È quasi mezzogiorno, una ventina di caschi neri rimane isolata dagli altri, negli scontri. Per riunirsi ai camerati compie un´azione singolare, esce dal lato di piazza Navona, attraversa bastoni alla mano il cordone di polizia, indisturbato, e rientra in piazza da via Agonale. Decido di seguirli ma vengo fermato da un poliziotto. «Lei dove va?». Realizzo di essere sprovvisto di spranga, quindi sospetto. Mentre controlla il tesserino da giornalista, osservo che sono appena passati in venti. La battuta del poliziotto è memorabile: «Non li abbiamo notati».

Dal gruppo dei funzionari parte un segnale. Un poliziotto fa a un altro: «Arrivano quei pezzi di merda di comunisti!». L´altro risponde: «Allora si va in piazza a proteggere i nostri?». «Sì, ma non subito». Passa il vice questore: «Poche chiacchiere, giù le visiere!». Calano le visiere e aspettano. Cinque minuti. Cinque minuti in cui in piazza accade il finimondo. Un gruppo di quattrocento di sinistra, misto di studenti della Sapienza e gente dei centri sociali, irrompe in piazza Navona e si dirige contro il manipolo di Blocco Studentesco, concentrato in fondo alla piazza. Nel percorso prendono le sedie e i tavolini dei bar, che abbassano le saracinesche, e li scagliano contro quelli di destra.

Soltanto a questo punto, dopo cinque minuti di botte, e cinque minuti di scontri non sono pochi, s´affaccia la polizia. Fa cordone intorno ai sessanta di Blocco Studentesco, respinge l´assalto degli studenti di sinistra. Alla fine ferma una quindicina di neofascisti, che stavano riprendendo a sprangare i ragazzi a tiro. Un gruppo di studenti s´avvicina ai poliziotti per chiedere ragione dello strano comportamento. Hanno le braccia alzate, non hanno né caschi né bottiglie. Il primo studente, Stefano, uno dell´Onda di scienze politiche, viene colpito con una manganellata alla nuca (finirà in ospedale) e la pacifica protesta si ritrae.

A mezzogiorno e mezzo sul campo di battaglia sono rimasti due ragazzini con la testa fra le mani, sporche di sangue, sedie sfasciate, un tavolino zoppo e un grande Pinocchio di legno senza più una gamba, preso dalla vetrina di un negozio di giocattoli e usato come arma. Duccio, uno studente di Fisica che ho conosciuto all´occupazione, s´aggira teso alla ricerca del fratello più piccolo. «Mi sa che è finita, oggi è finita. E se non oggi, domani. Hai voglia a organizzare proteste pacifiche, a farti venire idee, le lezioni in piazza, le fiaccolate, i sit in da figli dei fiori. Hai voglia a rifiutare le strumentalizzazioni politiche, a voler ragionare sulle cose concrete. Da stasera ai telegiornali si parlerà soltanto degli incidenti, giorno dopo giorno passerà l´idea che comunque gli studenti vogliono il casino. È il metodo Cossiga. Ci stanno fottendo».

da la Repubblica

martedì 28 ottobre 2008

Appello per Rita Borsellino all’Assemblea Regionale Siciliana

Rita e Una nuova prospettiva

Rita Borsellino e Una nuova prospettiva

Testo dell’appello:

Al Signor Presidente dell’ARS

On. Francesco Cascio

e p.c. Ai Signori Capigruppo all’Ars

Il parere espresso dalla Commissione verifica poteri dell’Assemblea Regionale Siciliana, in data 21 ottobre 2008, suscita in noi sentimenti di indignazione e stupore.

Infatti, dopo che per mesi, il Parlamento Siciliano ha operato in palese difformità con il nostro Statuto, non provvedendo a sostituire l’On. Anna Finocchiaro perchè dimessasi subito dopo l’insediamento della nuova Assemblea, la decisione assunta, nella giornata di ieri dalla Commissione di merito risulta offensiva e mortificante per i tanti siciliani che, già nelle elezioni per la Presidenza della Regione del 2006 e, ancora, in occasione delle più recenti elezioni del 2008, hanno manifestato uno straordinario consenso nei confronti dell’On. Rita Borsellino.

Tale decisione, non solo tradisce e offende la volontà popolare ma rischia di ledere la credibilità della stessa Assemblea, da Lei presieduta, mortificando quello straordinario processo di partecipazione di tanti giovani, donne e uomini siciliani, che ha caratterizzato, in questi anni, l’impegno civile e politico di Rita Borsellino.

Con questo nostro appello vogliamo richiamare la Sua attenzione e la responsabilità di ogni singolo parlamentare, affinché la decisione che il Parlamento andrà a prendere, nelle prossime settimane, possa essere nel contempo autorevole, ma anche capace di rispondere alla volontà popolare così chiaramente espressa, contribuendo a far si che ogni cittadino possa tornare ad avere fiducia nelle istituzioni che lo rappresentano.

Palermo, 22 ottobre 2008


Per firmare l’appello:

http://www.unaltrastoria.org/index.php?option=com_content&task=view&id=163


venerdì 24 ottobre 2008

L'ipotesi Calamandrei

"Facciamo l’ipotesi, così astrattamente, che ci sia un partito al potere, un partito dominante, il quale però formalmente vuole rispettare la Costituzione, non la vuole violare in sostanza.
Non vuole fare la marcia su Roma e trasformare l’aula in alloggiamento per i manipoli; ma vuol istituire, senza parere, una larvata dittatura.

Allora, che cosa fare per impadronirsi delle scuole e per trasformare le scuole di Stato in scuole di partito?
Si accorge che le scuole di Stato hanno difetto di essere imparziali.

C’è una certa resistenza; in quelle scuole c’è sempre, perfino sotto il fascismo c’è stata.

Allora il partito dominante segue un’altra strada (è tutta un’ipotesi teorica,intendiamoci).
Comincia a trascurare le scuole pubbliche, a screditarle, ad impoverirle.
Lascia che si anemizzino e comincia a favorire le scuole private. Non tutte le scuole private.
Le scuole del suo partito, di quel partito.
Ed allora tutte le cure cominciano ad andare a queste scuole private.
Cure di denaro e di previlegi. Si comincia persino a consigliare i ragazzi ad andare a queste scuole , perché in fondo sono migliori si dice di quelle di Stato.
E magari si danno dei premi,come ora vi dirò, o si propone di dare dei premi a quei cittadini che saranno disposti a mandare i loro figlioli invece che alle scuole pubbliche alle scuole private.
A “quelle” scuole private.
Gli esami sono più facili,si studia meno e si riesce meglio. Così la scuola privata diventa una scuola previlegiata.

Il partito dominante, non potendo trasformare apertamente le scuole di Stato in scuole di partito, manda in malora le scuole di Stato per dare prevalenza alle scuole private.

Attenzione, amici, in questo convegno questo è il punto che bisogna discutere.

Attenzione, questa è la ricetta.

Bisogna tener d’occhio i cuochi di questa bassa cucina. L’operazione si fa in tre modi: ve l’ho già detto: rovinare le scuole di Stato.
Lasciare che vadano in malora.
Impoverire i loro bilanci.
Ignorare i loro bisogni.
Attenuare la sorveglianza e il controllo sulle scuole private.
Non controllarne la serietà.
Lasciare che vi insegnino insegnanti che non hanno i titoli minimi per insegnare.
Lasciare che gli esami siano burlette.
Dare alle scuole private denaro pubblico.

Questo è il punto.
Dare alle scuole private denaro pubblico."

Piero Calamandrei
Discorso pronunciato da Piero Calamandrei al III congresso dell’Associazione a Difesa della Scuola Nazionale, a Roma l’11 febbraio 1950


domenica 19 ottobre 2008

NEL CONTINENTE NERO Totò e Mirello alla scoperta dell' Africa


di Alfio Sciacca

La fatica più grossa? Baciare. Da quelle parti non è come in Sicilia. Ad ogni bacio loro rispondono con altri tre e dunque era tutto moltiplicato. Non si finiva mai. Totò "vasa-vasa" torna fiaccato dopo dieci giorni di campagna elettorale in Africa, per la precisione in Congo. Nel continente nero l'ex governatore siciliano è andato a sostenere l'amico Eugene Diomi Ndongata,leader della Democratie chretienne congolaise (la Dc locale, attualmente all'opposizione) e lo ha fatto come sa fare lui. Baci e abbracci a non finire che "hanno messo a dura prova la mia resistenza fisica". Una missione per conto del partito.

"Era previsto che ci andasse Casini, ma non se l'è sentita di sottoporsi alla profilassi antimalarica e così ha deciso di man dare me, anche perchè ho una certa esperienza". In che senso? "Nel senso che non sono nuovo dell'Africa. Sono stato più volte in Burundi, Tanzania, Burkina Faso ed ora ho più tempo e non mi dispiace rifare alcune esperienze giovanili. Per tanti che promettono di andare in Africa e non ci vanno mai, io ci sono stato e ci ritornerò. A breve andrò a inaugurare un ospedale realizzato con i fondi della Regione Sicilia".

Nonostante abbia appena finito le dosi di chinino sembra ringalluzzito "Totò l'Africano", come l'hanno ribattezzato i suoi fedelissimi. Non è che sta pensando ad un esilio lontano dalla politica e dalla Sicilia? "Niente affatto, anche se la giudico un'esperienza molto formativa. Dall'Africa si vedono meglio anche le cose italiane e siciliane. Ai miei nemici dico di andarci e restarci per sempre, ai miei amici consiglio di andarci per capire quel che abbiamo e non riusciamo ad apprezzare". E le disavventure giudiziarie? Nessuna domanda imbarazzante? "Nulla. Sono stato accolto con grande calore e ho parlato a migliaia di persone che sanno tutto dell'Italia". E' tanto entusiasta dell'esperienza africana da mostrare con orgoglio l'album di viaggio e soprattutto la foto che lo ritrae attorniato da bambini ("ne ho adottato a distanza oltre 20"). Ma a sorpresa in una foto compare anche l'inconfondibile sagoma di Mirello Crisafulli, ex deputato regionale ds e ora senatore del Pd. Ma che ci fa un esponente del partito di Veltroni nella campagna elettorale della Dc congolese? "Ma no, lui è venuto privatamente". "E' chiaro - conferma Crisafulli - una sera ci siamo incontrati a cena e visto che non ero mai stato in Africa abbiamo deciso di andare assieme. Lui si è fatto la sua campagna elettorale e io sono andato in giro ad ammirare coccodrilli e scimmie". Niente intese trasversali? "Magari - ride di gusto Crisafulli - Se Cuffaro e l'Udc venissero con noi non sarebbe una cosa da buttar via".

dal Corriere della sera

sabato 18 ottobre 2008

1° Anniversario della strage - Vendicari ricorda - commemorazione 1° Novembre

Un anno fa, il 28 Ottobre 2007, la spiaggia di Vendicari è stata teatro dell’ennesima strage del mare, che si somma a tutte quelle che da anni si compiono nelle frontiere europee. Il rovescio di una piccola imbarcazione provocava la morte di 17 egiziani e palestinesi, partiti dall’Egitto.
La trasformazione dell’Europa in fortezza sta provocando crimini e tragedie che si compiono al tempo presente. Le stragi di migranti e rifugiati lungo le frontiere europee continuano imperterrite, accompagnate dal cinismo e dall’indifferenza dell’Europa e dei paesi del Mediterraneo. Centinaia di Milioni di euro vengono spesi per finanziare centri di detenzione all’interno e fuori dall’Unione Europea e per sostenere accordi con regimi di paesi a cui viene affidato il controllo delle frontiere.
Parallelamente viene messa in atto ogni giorno una campagna politica e mediatica di criminalizzazione dei migranti, mentre sopratutto in territori come il sud d’Italia, si favoriscono forme di schiavitù e sfruttamento e la violazione dei diritti fondamentali.
Per non dimenticare tutte le vittime dell’immigrazione e per coinvolgere la società civile in tale questione, invitiamo a partecipare assieme ai familiari delle vittime e ai superstiti del naufragio sabato 1° Novembre 2008 alle ore 15 alla commemorazione del naufragio avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 Ottobre del 2007 a Vendicari. Punto d’incontro Villa di Noto (Porta Reale).
Dopo la cerimonia con l’ Imam Mufid, la musica di Ramzi Harrabi e Poesie, si svolgerà alle ore 18 nella Sala Dante di Noto un dibattito sull’immigrazione dove parteciperanno oltre ai
familiari delle vittime ed i superstiti del naufragio il giornalista Gabriele del Grande, l’avvocato Paola Ottaviano il documentarista Roman Herzog e la scrittrice Heike Brunkhorst.

martedì 2 settembre 2008

Sentenza contro Carlo Ruta

TRIBUNALE DI MODICA
SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Giudice penale monocratico dr.ssa Patricia Di Marco, alla pubblica udienza dell’08.05.2008 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:
SENTENZA
nei confronti di:
Ruta Carlo, nato a Ragusa il 26.08.1953, residente in Pozzallo Via G. Ungaretti
n. 46 Libero Assente

IMPUTATO
del reato p. e p. dagli artt.5 e 16 della L. 08.02.1948 n. 47, per avere intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile denominato “Accade in Sicilia” e diffuso sul sito internet www.accadcinsicilia.net senza che fosse stata eseguita la registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica, competente per territorio per avere il Ruta comunicato al provider Tiscali il proprio indirizzo di posta elettronica in Pozzallo via Ungaretti n.46, con registrazione avvenuta in data 16 dicembre 2003.
In Pozzallo il 16.12.2003 e fino al 07.12.2004.
Con la recidiva di cui all’art. 99 C.P.

Con l’intervento del Pubblico Ministero dr.ssa V. Di Grandi V. Proc. O.
del difensore dell’imputato, Avv. G. Di Pasquale
Le parti hanno concluso come segue:
Il Pubblico Ministero chiede la condanna dell’imputato alla pena di € 250,00 di multa.
Il difensore dell’imputato chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo l’imputato commesso ed in subordine, ex art.530, 2° co. c.p.p..





MOTIVAZIONE

Ruta Carlo veniva citato a giudizio davanti al Tribunale di Modica in composizione monocratica con decreto emesso il 31.05.2006 dal Pubblico Ministero presso questo Tribunale per rispondere del reato di cui agli artt. 5 e 16 della legge n. 47 dell’8.02. 1948 meglio specificato in rubrica.
All’udienza dcl 25.09.2007, alla presenza dell’imputato, dopo diversi rinvii dovuti ad impedimenti del difensore di fiducia dell’imputato, si dava inizio all’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei testi indicati in lista dal P.M..
Alla stessa udienza l’imputato rendeva spontanee dichiarazioni.
All’udienza del 29.01.2008 il Tribunale disponeva degli ulteriori accertamenti mediante la Polizia Postale di Catania relativamente alla cadenza con cui il sito veniva aggiornato e con cui venivano pubblicati gli articoli.
Indi all’udienza dell’8 maggio 2008, dopo avere escusso l’Assistente della Polizia Postale di Catania Vito Latora, esaurita l’istruttoria dibattimentale, le parti formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni come da verbale in atti.
All’odierno imputato è stato contestato il reato di cui agli artt. 5 e 16 della L. n. 47 dell’8.02. 1948 per avere intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile denominato “Accade in Sicilia” e diffuso, con registrazione avvenuta il 16.12.2003, sul sito Internet WWW.accadeinsicilia.net. senza che fosse stata eseguita la registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica, competente per territorio.
In diritto occorre preliminarmente osservare che l’art. 5 della L. n. 47/1948 stabilisce che nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato preventivamente registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Il successivo art. 16 dello stesso testo normativo punisce penalmente chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale ovvero di un periodico, senza che sia stata eseguita la suddetta registrazione.
Va chiarito che il provvedimento di registrazione consiste in un mero controllo di legittimità della regolarità formale dei documenti prodotti e della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di legge. La registrazione di un periodico, quindi, non costituisce un limite preventivo alla libertà di stampa, essendo esclusa nell’emissione del suddetto provvedimento ogni valutazione discrezionale circa l’opportunità di consentire o meno la pubblicazione.
La finalità della registrazione è unicamente quella di garantire la repressione degli abusi e di individuare i soggetti responsabili di eventuali illeciti commessi a mezzo stampa. Essa rappresenta soltanto una condizione di legittimità della pubblicazione, la cui mancanza dà luogo al reato di stampa clandestina.
D’altro canto anche la Corte Costituzionale con sent. N. 2 del 1971 ha escluso che le disposizioni in esame compromettano le libertà riconosciute e garantite dall’art. 21 della Cost., avendo ivi affermato che l’obbligo della registrazione riguarda esclusivamente i giornali quotidiani o periodici, sicché non pone alcuno ostacolo a che un soggetto manifesti il proprio pensiero con singoli stampati o con numeri unici.
Peraltro deve precisarsi che, sulla scorta di fondamentali enunciati del Giudice Costituzionale (sent. Cort. Cost. n. 826 del 14.07.1988), la nozione di libertà di manifestazione del pensiero fa oggi riferimento non solo alla libertà di colui che intende avvalersene in senso attivo, ma anche al diritto dei destinatari del messaggio comunicativo.
Pertanto, al fine di assicurare un equilibrio tra queste due posizioni, entrambe costituzionalmente protette, appare legittimo l’intervento del legislatore volto a regolare l’esercizio dell’attività d’informazione.
Ciò posto, occorre rilevare che, sino all’entrata in vigore della legge n. 62 del 2001, il prevalente orientamento giurisprudenziale aveva adottato un’interpretazione restrittiva dell’art. 1 della L. n. 47 del 1948, ritenendo che, affinché una pubblicazione potesse essere ricompresa nella nozione di prodotto editoriale di cui alla citata disposizione, dovesse necessariamente sussistere il requisito ontologico della riproduzione del giornale su supporto cartaceo.
Secondo tale orientamento veniva esclusa la possibilità di estendere ai giornali telematici le disposizioni relative alla registrazione previste per la stampa periodica.
Infatti la Legge n. 47 del 1948 all’art. 1 statuiva che, ai fini della suddetta legge, per stampa o stampati dovessero considerarsi tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione
Solo successivamente con la legge n. 62 del 2001 il legislatore ha esteso il concetto di prodotto editoriale, ricomprendendo in esso non solo il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ma anche quello realizzato su supporto informatico destinato alla pubblicazione anche con mezzo elettronico, ed ha, conseguentemente, esteso l’applicazione degli artt. 2 e 5 della L. n. 47 del 1948 anche ai giornali e periodici c.d. telematici. Ed invero la nuova legge all’art. 1, comma 1°, statuisce che per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora e televisiva, con esclusione dei prodotti disco grafici o cinematografici” e stabilisce al successivo comma 3° che “al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 della legge 8 febbraio 1948 n. 47. I1 prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identìficativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’art. 5 della medesima legge n. 47 del 1948”.
A seguito dell’entrata in vigore della suddetta legge si sono affermati due contrapposti orientamenti interpretativi circa l’ambito di applicazione del menzionato testo normativo. Secondo l’interpretazione fornita da alcuni autori il regime prescritto dall’art. 1 della L. n. 62/2001 troverebbe applicazione solo per coloro i quali intendono usufruire delle agevolazioni previste dalla medesima legge. Diversamente secondo altra parte della dottrina e secondo la giurisprudenza di merito (Trib. Milano, Il sez. Civile, 10-16 maggio 2006 n. 6127; Tribunale Salerno, 16.03.2001; Tribunale Latina, 7.06.200 1) la norma, che accomuna in un sistema unitario la carta stampata e i nuovi media, ha valore generale, così da poter affermare l’assoluta equiparabilità di un sito internet ad una pubblicazione a stampa, anche con riferimento ad un eventuale sequestro di materiale «incriminato».
Questo giudicante ritiene di aderire al secondo orientamento dianzi illustrato in quanto lo stesso, oltre che più razionale da un punto di vista sistematico, appare peraltro confermato dal fatto che il titolo della legge del 2001 reca “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”, il che lascia intuire che l’intenzione del legislatore non fosse solo quella di dettare regole sulle provvidenze, ma anche di introdurre modifiche attinenti all’intero settore dell’editoria.
Pertanto l’inciso contenuto nell’art. 1 della legge in esame “ai fini della presente legge” avrebbe valore generale e non limitato all’erogazione dei contributi.
Orbene, alla luce della suddetta normativa, al prodotto editoriale, per come definito dal comma 1 dell’art. 1 della L. n. 62/2001, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 della L. n. 47/1948, mentre i prodotti editoriali diffusi al pubblico con periodicità regolare e contraddistinti da una testata sono ulteriormente sottoposti agli obblighi previsti dall’art. 5 della medesima legge n. 47 del 1948.
In sintesi devono essere inscritte, nell’apposito registro tenuto dai tribunali civili, le testate giornalistiche on-line che abbiano le stesse caratteristiche e la stessa natura di quelle scritte o radio-televisive e che, quindi, abbiano una periodicità regolare, un titolo identificativo (testata) e che diffondano presso il pubblico informazioni legate all’attualità. In particolare, le testate telematiche da registrare e perciò sottoposte ai vincoli rappresentati dagli articoli n. 2, 3 e 5 della L. n. 47/1948 sulla stampa sono quelle pubblicate con periodicità (quotidiana, settimanale, bisettimanale, trisettimanale, mensile, bimestrale) e caratterizzate dalla raccolta, dal commento e dall’elaborazione critica di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, dalla finalità di sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di fatti di cronaca e, comunque, di tematiche socialmente meritevoli di essere rese note.
Ed è, altresì, ovvio che il richiamo contenuto nell’art. 1, comma 3, della L. n. 62/2001 agli att. 2 e 5 della L. n. 47/1948 implica automaticamente il richiamo anche all’art. 16 della stessa legge e, quindi, alle sanzioni penali prescritte per l’ipotesi di inottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 5. Sicché l’art. 16 della legge sulla stampa si applica anche ai giornali telematici non già in via analogica, come da alcuni sostenuto, ma perché è lo stesso legislatore che rinvia a detta disposizione nel momento in cui impone alle testate periodiche l’obbligo della registrazione.
D’altra parte diversamente opinando sarebbe irragionevole prevedere ed imporre anche ai periodici telematici gli stessi obblighi prescritti per la stampa ed escludere l’irrogazione delle sanzioni penali fissate per l’inosservanza dei suddetti obblighi.
Detto quadro normativo, per quello che in questa sede interessa, non è stato intaccato dall’entrata in vigore del D.Lvo n. 70 del 2003, il quale, per come risulta dalla stessa rubrica del decreto, disciplina esclusivamente “i servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”.
Le finalità della nuova normativa sono rese esplicite dal l° comma dell’art. 1 del d.lgs. n. 70/2003 e consistono nella promozione della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione (SSI), e segnatamente nell’attività di commercio elettronico.
Tale normativa, da un punto di vista oggettivo e per come stabilito dall’art. 2 dello stesso decreto, si riferisce a “qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”.
Sostanzialmente, rientra nell’ambito regolato dalla nuova disciplina il c.d. commercio elettronico, inteso quale attività di contrattazione telematica e relative operazioni propedeutiche, oltre che qualsiasi tipo di servizio, che comunque costituisca un’ attività economica.
In relazione, poi, all’ambito soggettivo di applicazione, tre sono le definizioni rilevanti. Il «prestatore», che viene definito, sempre dall’art. 2, come la persona fisica o giuridica che presta un servizio per la società dell’informazione (SSI); il «destinatario del servizi» quale soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un SSI, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni; il «consumatore» come qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca con finalità non riferibile all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Deve di conseguenza concludersi che il decreto legislativo in parola regola esclusivamente l’attività di prestazione di servizi di informazione, resa dalle società di informazione e da coloro che prestano servizi per le suddette società, mentre non si applica al singolo che svolge l’attività d’informazione non in forma commerciale e, quindi, non in qualità di prestatore di servizi nel senso dianzi delineato.
A tal fine va anche evidenziato che l’art. 1, ultimo periodo, della 1. n. 62/2001 risulta immutato e non è stato abrogato dal D.L.vo n. 70/2003, né la norma contenuta nel comma 3° dell’art. 7 può essere considerata norma di interpretazione autentica del citato art. 1 della 1. n. 62/2001, essendo il decreto legislativo in commento applicativo, nell’ambito dell’ordinamento interno, di una direttiva comunitaria, la quale, al momento della sua emanazione, non poteva, evidentemente, avere a riferimento la legislazione interna preesistente.
L’orientamento che, al momento dell’entrata in vigore della 1.n. 62/2001, interpretava restrittivamente l’art. i, comma 3° ultimo periodo, della 1. n. 62/2001, affermando come in realtà tale norma sancisse l’obbligo di registrazione solo per le testate giornalistiche on-line che volessero accedere ai finanziamenti statali, non è, dunque, condivisibile proprio in ragione dell’emanazione del D.L.vo n. 70/2003, il quale ha dovuto introdurre, successivamente ed all’uopo, una disposizione ad hoc, che, si ribadisce, non è di interpretazione autentica e che esenta dalla registrazione le testate editoriali telematiche riferibili alle società di servizi.
Non può, quindi, sostenersi, sic et simpliciter, che l’art. 7, comma 3°, D.L.vo n. 70/2003 abbia sostanzialmente sancito l’inoperatività dell’art. 1, comma 3° ultimo periodo, della 1. n. 62/2001, facendo salva solo la marginale ipotesi dell’accesso al finanziamento pubblico. Semmai al contrario, avuto riguardo all’oggetto della disciplina del D.L.vo n. 70/2003 ed alla portata generale dell’art. 1, commi 1 e 3, della 1. n. 62/2001, il complesso sistematico delle norme impone un’esegesi delle medesime nel senso che al singolo giornalista, che non svolge la propria attività in forma economica e che non presta servizi in favore di una società di informazione, non può applicarsi la disposizione di cui all’art. 7, comma 3, del D. Lvo n. 70/2003, che esonera dalla registrazione le testate editoriali telematiche che non intendono accedere alle provvidenze di cui alla legge n. 62/2001, perché tale disposizione riguarda solamente il c.d. prestatore di servizi, rimanendo conseguentemente il singolo giornalista sottoposto all’obbligo di cui all’art. 1, comma 3° ultimo periodo, della 1. n. 62/2001.
A conferma di quanto sopra asserito (in operatività del comma 3°art. 1 L. n. 62/2001) va ulteriormente chiarito che la registrazione cui fa riferimento l’art. 7, comma 3, del D. Lvo n. 70/2003 non può che essere quella da effettuarsi presso il Registro Operatori della Comunicazione (ROC), istituito con la L. n. 249 del 1997 (art. 16 L. n. 62/2001), e non quella da effettuarsi ai sensi dell’art. 5 della L. n. 47/1948 (art. 1, comma 3, L. n. 62/2001), essendo la prima sostitutiva della seconda, ai sensi dell’art. 16 della L n. 62/2001, ed essendo tenute le società dei servizi di informazione, cui si applica il D. Lvo n. 70/2003 e fatta salva l’esenzione di cui all’art. 7, comma 3°, del D.L.vo n. 70/2003, all’iscrizione presso il suddetto registro, anche in funzione sostitutiva della registrazione prevista dall’art. 5 della 1. n. 47/1948, quale obbligo connesso al singolo servizio ex art. 7, comma 1°, del D.L.vo n. 70/2003 e ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 della 1. n. 62/2001 con l’art. 1 comma 6 lett. a) numero 5) della L. 249/1997. Le stesse, infatti, rientrano tra i soggetti individuati all’uopo dalla legge del 1997 e cioè tra “i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell’Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o tele visivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e tele visivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l’editoria elettronica e digitale”.
In conclusione, alla stregua della normativa introdotta con il D.L.vo dcl 2003, devono inscriversi nel Roc soltanto i soggetti editori che pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità per cui è previsto il conseguimento di ricavi qualora intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla L. n. 62 del 7.03.2001 o che, comunque, ne facciano specifica richiesta.
Tale differenziazione di trattamento per le società di servizi di informazione e per il prestatore di servizi che opera in favore della stessa, i quali qualora non intendano beneficiare del finanziamento pubblico sono esonerati dall’obbligo di iscrizione al Roc, si giustifica in considerazione del fatto che detti enti collettivi sono già sottoposti ad una normativa che consente facilmente di individuarli e, dunque, garantisce la trasparenza ed il controllo sullo svolgimento della loro attività (vedi appunto D. Lvo n. 70/2003 e segnatamente lo stesso art. 7, commi i e 2, che impone al prestatore l’obbligo di fornire una serie di dettagliate informazioni circa la propria attività).
Una diversa interpretazione delle disposizioni in commento, a parere di questo Decidente, sarebbe suscettibile di irragionevolezza ed in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
Difatti, qualora dovesse ritenersi che la disposizione di cui all’art. 7 comma 3 del D.Lvo n. 70/2003 abbia escluso l’obbligo della registrazione di cui all’art. 5 della L. n. 47/1948 per tutti coloro i quali pubblicano un periodico tramite la rete Internet, si creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i giornalisti della carta stampata, i quali soli sarebbero costretti a rispettare il dettato della legge del 1948 sulla stampa, ed i giornalisti telematici i quali, invece, potrebbero pubblicare in rete senza alcuna limitazione e senza alcuna forma di controllo.
Si aggiunga che proprio la pubblicazione di una pagina web rappresenta la forma più efficace e potenzialmente più insidiosa di diffusione di una notizia, dato o informazione, giacché tale “luogo” virtuale può essere visitato non solo da colui che è specificamente e direttamente interessato a conoscere una certa notizia, ma può essere visitato anche da soggetti che, inserendo uno o più termini in un motore di ricerca, vengono indirizzati al sito in oggetto.
Al riguardo proprio la Suprema Corte in una recente sentenza ha rilevato come nel caso in cui un utente di Internet “crei o utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erga omnes (sia pure nel ristretto -ma non troppo - ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione a connettersi)” (Cass. pen. 27 dicembre 2000).
Tanto premesso in diritto, nel caso in esame risulta acclarata la sussistenza del reato contestato all’odierno imputato.
Dalla documentazione in atti emerge inequivocabilmente che l’imputato ha pubblicato sul sito internet denominato www.accadeinsicilia.net, un giornale che rientra nel paradigma del prodotto editoriale descritto dall’art. 1, comma 3, L. n. 62/2001.
In primo luogo è lo stesso imputato che, intitolando il proprio prodotto “Accade in Sicilia giornale di informazione civile”, ha definito e qualificato il proprio prodotto come giornale diretto a svolgere attività di informazione e, dunque, come prodotto editoriale.
Ad ulteriore conferma che quanto pubblicato dal Ruta sul sito in parola sia un prodotto editoriale proviene dal contenuto degli articoli in esso pubblicati, i quali hanno ad oggetto fatti di cronaca locale, inchieste giudiziarie, testimonianze dirette e fatti storici (vedi: “omicidi Tumino e Spampinato”; “affare acqua e mafia”; 8.08.2003 “emergenze e giustizia il questore Casabona viene trasferito da Ragusa “; 29.06.2003 “caso Carbone-Antonveneta. Nell’est siciliano si vilipende la legge fino alla vergogna”; 15.04.003 “Operazione privè negli iblei”).
In secondo luogo, l’attività istruttoria ha consentito di accertare che il sito internet creato dall’imputato presentava le caratteristiche di un periodico per la sistematicità con cui veniva aggiornato e con cui venivano pubblicati gli articoli.
Dalle pagine del suddetto giornale rinvenute dalla Polizia Postale di Catania e da quelle già acquisite al fascicolo per il dibattimento si evince chiaramente che gli articoli venivano pubblicati con cadenza giornaliera, dato peraltro confermato, come già anticipato, anche dalla denominazione data dallo stesso imputato di “Giornale” che letteralmente significa quotidiano di informazione” (vedi articoli datati 27.11.2004, 25.11.2004, 15.11.2004, 17.11.2004, 10.11.2004, 6.11.2004, 3.11.2004, 1.11.2004, 30.10.2004, 28.10.2004, 14.10.2004, 13.10.2004).
In conclusione, il prodotto pubblicato dal Ruta sul sito internet denominato WWW.accadeinsicilia.net si inquadra esattamente nell’ambito del prodotto editoriale di cui all’art. 1, commi 1° e 3° del D. lvo n. 62/2001 per la cui pubblicazione era necessaria la registrazione presso la cancelleria del tribunale, non operando nel caso di specie l’esenzione di cui all’art. 7, c. 3°, D. Lvo n. 70/2003 perché l’imputato non ha svolto l’attività d’informazione per cui è processo in forma commerciale o comunque economica, né ha operato quale prestatore di servizi per le società di servizi d’informazione.
L’inottemperanza al predetto obbligo, in applicazione di principi di diritto sopra enunciati, integra il reato di cui all’art. 16 della L. n. 47/1948.
In ultimo va chiarito che non assume rilevanza, al fine di escludere la penale responsabilità dell’imputato, l’affermazione resa dallo stesso in sede di spontanee dichiarazioni, secondo cui il prodotto dallo stesso pubblicato non fosse un quotidiano, ma semplicemente un “blog” inteso come diario di informazione civile.
Al riguardo giova innanzitutto evidenziare che il “blog” è principalmente uno strumento di comunicazione ove chiunque può scrivere ciò che vuole e come tale può anche essere usato per pubblicare un giornale.
Infatti un “blog” può anche essere utilizzato come metodo di presentazione di un giornale, cioè di una testata registrata con una sua linea editoriale, per coinvolgere il pubblico.
Pertanto diverso può essere l’uso che si fa del blog nel senso che lo si può utilizzare semplicemente come strumento di comunicazione ove tutti indistintamente possono esprimere le proprie opinioni sui i più svariati argomenti ed in tal caso non ricorre certamente l’obbligo di registrazione, ovvero come strumento tramite il quale fare informazione.
Nella fattispecie de qua, come risulta dalle pagine acquisite agli atti e come ha riferito il teste La Tora, per pubblicare degli articoli sul sito creato dal Ruta era necessario contattare costui e sottoporre alla sua preventiva valutazione l’articolo che si intendeva pubblicare.
Pertanto appare evidente come il sito in questione non fosse un blog, al quale chiunque potesse accedere e partecipare al dibattito, ma era un vero e proprio giornale dotato di una testata e di un editore responsabile.
A suggello e conferma di quanto sopra va, del resto, richiamato che lo stesso imputato ha definito la propria pubblicazione come “Giornale di informazione civile”.
L’imputato va, quindi, condannato in ordine al reato allo stesso contestato.
L’imputato appare meritevole della concessione delle attenuanti generiche attesa la sua incensuratezza.
Così affermata la penale responsabilità di Ruta Carlo in ordine al reato ascrittogli, avuto riguardo ai criteri indicati dall’art. 133 c.p., riconosciute le attenuanti generiche per l’incensuratezza dell’imputato, si ritiene equo determinare la pena in € 150,00 di multa (pena base € 225,00 di multa ridotta nella misura finale ex art. 62 bis c.p.).
All’affermazione di responsabilità dell’imputato segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.
Data la complessità delle questioni trattate è stato fissato in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.;
dichiara Ruta Carlo colpevole del reato allo stesso ascritto e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di € 150 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; visto l’art. 544 c.p.p.;

fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni novanta.

Modica 8.05.2008

IL GIUDICE
Patricia Di Marco

mercoledì 27 agosto 2008

ARRESTATO A SIRACUSA ATTIVISTA ANTIRAZZISTA

Pasquale Pedace, attivista italiano impegnato per i diritti umani, è stato arrestato nel corso di un’operazione di polizia nei confronti di immigrati, a cui assisteva per caso, domenica 24 agosto alla stazione ferroviaria di Siracusa. Di fronte alle modalità con cui veniva svolta questa operazione, Pasquale Pedace ha verbalmente invitato gli agenti a un’attitudine rispettosa dei diritti umani nei confronti degli immigrati e solo per questo è stato immediatamente arrestato. Pasquale Pedace è da anni impegnato per il rispetto dei diritti umani e dirigente nazionale di Socialismo rivoluzionario, organizzazione copromotrice della manifestazione nazionale contro il razzismo prevista per il 4 ottobre prossimo a Roma, a cui hanno aderito centinaia di personalità e associazioni sociali, politiche e religiose. Nel darne la notizia, la segreteria nazionale di Socialismo rivoluzionario solidarizza con Pasquale e fa appello alla solidarietà di tutte le associazioni, i partiti e le persone sinceramente schierate per i diritti umani perché Pasquale Pedace venga immediatamente rilasciato e decadano le ingiuste accuse a suo carico.

martedì 1 luglio 2008

LIBERTA' D'INFORMAZIONE IN PROVINCIA DI RAGUSA?


IL CLANDESTINO
UNA NUOVA PROSPETTIVA


LIBERTA’ D’INFORMAZIONE IN PROVINCIA DI RAGUSA?
INTERVERRANNO

CARLO RUTA LEINCHIESTE.COM
PIPPO GURRIERI SICILIA LIBERTARIA
MODERA

MARCO BLANCO

LUNEDI 7 LUGLIO 2008
18.30
MODICA VIA GIARDINA (A LATO PIZZERIA LA PERLA)

domenica 15 giugno 2008

Carlo Ruta condannato per stampa clandestina

Comunicato stampa
Libertà sul web. Sentenza oscurantista in Italia. Condannato penalmente da un tribunale della Repubblica lo storico Carlo Ruta per il reato di “stampa clandestina”, reo di aver curato il sito di documentazione storica e sociale “accadeinsicilia”, già oscurato d’autorità.E' avvenuto un fatto gravissimo, che potrà avere effetti devastanti per la libertà di espressione sul web in Italia. Carlo Ruta è stato condannato a una pena pecuniaria, per “stampa clandestina”, solo per aver gestito un sito di documentazione storica e sociale, in sostanza un normalissimo blog, di cui peraltro era stata comprovata, dalla polizia postale di Catania, cui era stato conferito l’incarico degli accertamenti, la non periodicità regolare. L’incredibile sentenza penale è stata emessa dal giudice Patricia Di Marco, presso il tribunale di Modica, dietro denuncia presentata dal magistrato Agostino Fera, noto alle cronache per le censure di cui è stato fatto oggetto da diversi parlamentari della Repubblica, da Giuseppe Di Lello al presidente dell’Antimafia Francesco Forgione, in relazione alla gestione dell’inchiesta giudiziaria sul caso del giornalista Spampinato. Una sentenza del genere, che reca riscontri soltanto in Cina e in qualche nazione a regime dittatoriale, per le leggi che vigono nel nostro paese è un'assurdità. Costituisce un attaccofrontale al mondo del web, alla democrazia, ai diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. E’ quindi importante che le realtà delle reti, le sedi dell’informazione, le espressioni del paese civile rispondano con la massima determinazione.
Giovanna Corradini
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